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Memoriale a capi per la concessione di un follone alla Molinetta

(Un caso di mercantilismo sabaudo)

Dopo la fine della guerra di Successione spagnola e la pace di Utrecht del 1713 Vittorio Amedeo II si dedica allo sviluppo ed alla riconversione dell’economia nei propri Stati. La sua politica mira a rafforzare la produzione manifatturiera, limitando le importazioni con una severa politica doganale ed al contempo ad incoraggiare gli investimenti, anche stranieri, assicurando alle nuove iniziative sostegno, vantaggi e protezioni. Si afferma così anche nel novello Regno di Sardegna quella convergenza di intenti tra il dirigismo dello Stato assoluto e gli interessi della borghesia emergente passato alla storia quale mercantilismo.

Progetto-Follone-Paul-alla-Molinetta

Disegno dell'ing. Antonio Emanueli (1721). Evidenziato in giallo il terreno concesso dalla Città di Torino a Jan Palu  per la costruzione del follone e della "tingeria".

Fonte:  ASCT, CS 3941 (particolare)

Nel 1720 l’olandese Jan Paul chiede di poter avviare una fabbrica di panni di lana a Torino, localizzando inoltre follone e tintoria allo stagno della Molinetta. Si tratta di un impianto di piccole dimensioni, conta meno di dieci telai, tuttavia il documento con cui l’imprenditore chiede al Sovrano il sostegno e le autorizzazioni necessarie costituisce un esempio concreto e quasi paradigmatico del dirigismo e del mercantilismo settecentesco. La formula del memoriale a capi -  ossia un elenco di richieste organizzate per punti, a ciascuna delle quali il monarca fornisce puntuale risposta - non tragga in inganno; e neppure il linguaggio ossequioso e riverente nel quale  esse sono redatte: il documento rappresenta lo strumento attraverso cui Vittorio Amedeo invita l’imprenditore olandese ad investire nel proprio regno, fissando in modo dettagliato termini e condizioni contrattuali.

Il memoriale e capi e e le regie patenti ad esso collegate sono trascritti di seguito integralmente. Di essi ne esistono due copie. L'originale è custodito all'Archivio di Stato di Torino (AST, sez. Riunite, Controllo Generale Di Finanze, Patenti e Biglietti poi Patenti, 2-2), mentre una trascrizione coeva è contenuta nel volume degli Ordinati della Città di Torino del 1721, (pag. 10-11) disponibili presso l'Archivio Storico Municiaple. Le due copie si differenziano per piccoli dettagli lessicali; si è scelto di riprodurre la seconda in quanto leggibile con maggiore sicurezza.

​Memoriale  a capi del 19 ottobre 1721.

​Gioanni Paul catolico nativo di Leyden in Olanda maritato in Piemonte con Felicia Conti di Cambiano suddita V.M. sendosi reso prattico della fabbrica di Panni fini d’ogni qualità, alla quale ha travagliato per più anni in diversi luoghi, ed in ultimo durante anni ondeci nella fabbrica di Fiorenza, (a) desiderando stabilirsi in Piemonte sotto il felice dominio di V.S.R.M., et ivi far una fabbrica de Panni anche de più fini compresa la Scarlata, e con questo mezzo dar travaglio, e sussistenza a molti sudditi di V.M. abilitandoli alla medema con l’introduzione di qualche operarii catolici, e pratici in simile fabbrica, per poterli dare un buon incaminamento

Supplica umilmente V.S.R.M. voler gradire la propositione del supplicante, e conceder il portato delli sottonotati capi, dalche ne proverrà un avantaggio al Pubblico e Particolari.

1. S’offerisce il supplicante di stabilire essa fabbrica nella presente Città, e mantenere nella medema, sette, o otto Tellari continuamente battenti, anzi maggior numero a misura dell’esito, che li riuscirà haver di dette stoffe.

 

1. S.M. gradisce l’offerta del supplicante.

2. Che V.M. si degni di farli dare senza pagamento di alcun fitto per anni dieci otto, o nove, stanze che siano riparate, et in stato della casa spettante a V.M. denominata di Ropolo (b), qual s’obbliga precedente l’estimo, e stato di visita, che ne verrà fatto a conservare da buon Padre di famiglia, e restituirle nel stato eguale a quello che li verranno rimesse.

2. S.M. accorda otto stanze nella casa, di qual nel capo per anni dieci sotto l’obbligo al supplicante di qual di questo capo, e manda al Generale delle Finanze di quelle farli rimettere, e farne rogare l’opportuno atto dello stato della medema con la sottomissione supplicata.

3. Che per ordine di V.M. li venghino rimessi li tre telleari, et utilii già della vecchia fabbrica dell’ospedale di detti Panni, come pure la Caldara che si trova a Saluzzo appresso il fabbricante de Panni Bascourt (c), al quale resta inutile, e ciò precedente estimo di tutto quello li verrà rimesso, che s’obbliga al fine d’anni dieci restituire sul medemo piede.

3. S.M. concede li tellari, et utilii, de quali nel capo ad esclusione però di quelli, che si ritrovano già impiegati per servizio di detto Ospedale, dal quale intende gli siano rimessi, con rogarne l’opportuno atto con le cautele offerte; il simile rispetto alla caldara mandando all’Ufficio Generale del Soldo di quella fargli rimettere, mediante l’estimo, e sottomissione necessaria.

4. Che lì sii accordata da V.S.R.M. l’esenzione di Dogana, et altri diritti per le lane, et utilii, che li sarà necessari per far venire da Paesi forastieri destinati per detta fabbrica solamente, e ciò per, e durante il spazio di anni quindici; il simile per la tratta de Panni che il supplicante potesse mandar fuori Paese come spera, e ciò per, et durante d’anni quindici, qual termine spirato sarà libero a V.S.R.M. il continuarli simil gratia, o pure farli pagare tutti essi rispettivi diritti.

4. Per grazia speciale la M.S. concede al supplicante l’esenzione per il tempo, e de quali nel capo con le cautele, che stimeranno proprie dalla Camera sua di Conti, alla quale manda di spedire al supplicante le opportune provisioni per tal fatto.

5. Come che per la buona riuscita di detti Panni conviene al supplicante haver un Follone, e Tingeria a sua dispositione, supplica M.V. a volerli far conceder della presente Città un sito proprio, e capace per potervi far construere li edificii necessarii per detto Follone e Tingeria, nel posto detto della Molinetta a fini della presente Città con permissione di potersi valere dell’acqua necessaria, che si trova a portata in detto sito per detti edificii, il che sarà altresì un avantaggio al Pubblico, et ogni altro che havesse bisogno di far tingere, o follare Panni o altre stoffe.

5. Trattandosi di beneficio del Pubblico la M.S. manda alla sua Città di Torino di dare al supplicante un sito proprio, e capace per la costruzione del Follone, e Tingeria nel posto della Molinetta con l’acqua, che sarà necessaria per detti edificii senza verun costo ne pagamento.

6. Che detto Follone, e Tingeria restino proprii del supplicante fabbricati che egli havrà, senza obbligo di pagar il sito, et acqua, che gli verrà concessa.

S’obbliga a vendere essi Panni ne stati, et a sudditi di V.M. a molto miglior prezzo di quello che si fa presentemente da mercanti, che li fanno venir da Paesi forastieri, come pure di far follare, e tingere le stoffe a qualsivoglia sudditi, o habitanti ne Stati V.M. a prezzo conveniente.

6. La M.S. s’accorda il portato del capo, e rispetto al pagamento delle robbe di lana da follarsi a pro de Particolari, manda al Consolato di stabilire il prezzo, che dovrà pagarsi.

7. Convenendo all’esponente d’haver un fondo a principio di detta sua fabbrica, per potervi dare un buon incamminamento, supplica la M.V. di volersi degnare farli fare un prestito di lire venticinquemilla per anni quindici senza pagamento di verun interesse, qual somma oltrechè ne impiegarà parte in detto Follone, e Tingeria, s’obbliga di dar sufficiente cauzione per la restituzione d’essa spirati essi anni quindici.

 

8. Che V.M. si degni di mandare all’Ufficio Generale del Soldo di prendere dall’esponente in cadun anno rasi mille Panni piccoli loudenes bianco (d) , e quelli pagarli in contanti sul piede che si paga agli altri che fanno partito con il detto Ufficio Generale del Soldo per li Panni. Qual pagamento s’intenderà solo per li sette primi anni, e gli altri otto susseguenti s’obbliga di somministrare detta quantità di piccolo loudenes al detto Ufficio Generale del Soldo a conto ed in deduzione del prestito di L. 25/mila.

7 . e 8. Mediante sufficiente cauzione, concede la M.S. al supplicante il prestito di lire venticinquemilla da impiegarsi principalmente nella fabbrica del Follone, e Tingeria, mandando a quest’effetto all’Ufficio Generale del Soldo di quelle farsi sborsare dal fondo del Deconto (sic), con rogarne il contratto, non tanto rispetto al detto prestito, quanto per l’obbligo della somministrazione delli rasi mille di panno cadun anno da pagarsi, o incontrarsi nelli rispettivi tempi sul piede, che si pagheranno in cadun anno agli altri che faranno simile somministrazione al detto Ufficio; Beninteso, che quando vi fossero proveditori a differenti prezzi, si regolerà il pagarsi, o incontro su la Commune de medemi in cadun anno.

9. Che si degni V.M. d’accordare al supplicante, sua famiglia, et operarii la sua Reggia protezione, con esimerli da ogni carico meramente personale, con questo, che trovandosi tra essi operarii sudditi di V.M. possidenti beni stabili, siano questi in obbligo di concorrere al pagamento degli altri diritti in contanti, si e come fanno li altri sudditi di V.M.

9. Concede la M.S. l’esenzione come dal Capo, e con le condizioni de quali in esso.

10. Finalmente che la V.M. si degni di accordar al supplicante, che la stipulazione del contratto si passi inanti a quel Ministro, o Ufficiale, che meglio si stimerà da V.M. e quello venghi registrato nella sua Camera de Conti, il tutto gratis senza veruna spesa dell’esponente, trattandosi d’affare di commercio, che può essere di tanto utile ai sudditi di V.M. per la prosperità della quale e sua Real Casa porgerà voti a S.D.M.

10. Il contratto dovrà stipularsi con l’Ufficio Generale del Soldo, mandando alla Camera di far registrare il presente, e contratti, che seguiranno dipendentemente da questa, con farsi al supplicante tutte le spedizioni gratis.

 

Dalla Venaria li 19 ottobre 1720. Raiberti d’ordine di SM.

 

Regie Patenti del 9 novembre 1721.

Vittorio Amedeo per gratia di Dio Re di Sicilia, di Gerusalemme, di Cipro, Duca di Savoia, di Monferrato e Principe di Piemonte, ecc.

Visto, et esaminato da noi il Memoriale a capi espostoci da Gioanni Paul di Leyden in Olanda per l’errezione di una nuova fabbrica di Panni, ed insieme le risposte in margine d’ogn’uno d’essi capi di ordine nostro annotate, e sottoscritte dal segretario nostro di Stato Raiberti in data diciannove ottobre del corrente anno per le presenti di nostra certa scienza, reggia auttorità, e col parere del nostro Conseglio, abbiamo a supplicazioni d’esso Gioanni Paul approvato, e confirmato le predette risposte in tutto, e per tutto, mandando ai Magistrati nostri, Ministri, Ufficiali, et ogni altro cui spetterà d’osservarle, e farle puntualmente osservare senza veruna difficoltà, et in particolare alla Camera nostra de Conti di registrarle. Che tal è nostra mente. Dalla Venaria li nove di novembre dell‘anno del signore Mille settecento venti, e del nostro regno il settimo. (e)

Vittorio Amedeo

(a) Firenze.

(b) Si tratta della Casa Ropolo, presso Piazza Carlina, dove nel 1710 era stata collocata la Manifattura Reale di Stoffe in oro argento e seta. (Da qui la definizione “casa spettante a V.M”). Era un grande edificio di tre piani e oltre sessanta stanze in cui trovavano spazio magazzini, laboratori, alloggi e locali di servizio, in cui probabilmente non è stato difficile trovare posto per i telai di Jan Paul. Con Regio Viglietto del 9 aprile 1732, S.M.  ordinerà di traferire fuori città tutte le fabbriche di stoffe di lana, eccettuata quella dello Spedale della Carità. In tal frangente i Paul traferirono la loro attività in parte a Moncalieri ed in parte a Cambiano.

(c) In altra copia "Bascourtal", in realtà Noël Bassecour.

(d) Detto anche panno di Lodéve, dalla omonima cittadina delle Cevennes, dove si fabbricava un tessuto molto resistente usato prevalentemente per le uniformi militari.

(e) Dall’incoronazione quale Re di Sicilia (1713) e di Sardegna dal 1720.

II vantaggi che Vittorio Amedeo II concede a Jan Paul sono rilevanti. Quest'ultimo ottiene infatti:

  • L’esenzione del fitto per i locali della fabbrica di Torino.

  • Il comodato d’uso per una parte dei mezzi di produzione (telai e caldaie).

  • L’esenzione per 15 anni, ulteriormente rinnovabile a sovrana discrezione, di ogni diritto di dogana, sia sulle lane grezze provenienti dall’estero, sia sul manufatto eventualmente esportato.

  • L'uso (ma non la proprietà) del terreno municipale alla Molinetta sui cui edificare il follone e la tingeria, a cui si aggiunge quello di altre 25 tavole di terreno in loco ed i necessari diritti d’acqua. Il tutto a titolo gratuito e perpetuo, superando agevolmente grazie al regio patrocinio ogni possibile ostacolo della burocrazia comunale.

  • La piena proprietà del follone e della tintoria.

  • Un prestito di 25.000 lire da restituirsi in 15 anni senza interesse.

  • L’acquisto annuo da parte dello Stato di mille rasi piccoli di panno per i primi sette anni; con la facoltà, negli otto successivi, di saldare il debito con l’Ufficio Generale del Soldo con la medesima fornitura.

  • Lo sgravio e l'esenzione fiscale totali, che include perfino le spese di registrazione del contratto di concessione e di ogni altro documento collegato.

 

Dal canto suo il Sovrano ricava dal nuovo impianto dei buoni vantaggi: attraverso l’obbligo di praticare la follatura e la tintura in conto terzi ed a tariffa concordata procura una forma di economia esterna di generale vantaggio, si assicura poi forniture di panni ad un prezzo migliore di quello praticato dai mercanti stranieri; in ultimo non solo favorisce l’occupazione ma, come  l’imprenditore fiammingo stesso non manca di rimarcare, l'esperienza delll'olandese consentirà di formare una manodopera locale (e cattolica!) capace di portare avanti in futuro l’industria dei panni in lana.

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